I nostri servizi
ChemicLab offre ai propri clienti servizi di campionamento ed analisi chimiche e microbiologiche per le seguenti matrici:
- Acque;
- Alimenti;
- Rifiuti;
- Fanghi e compost;
- Emissioni in atmosfera;
- Legionella;
- Amianto
La ChemicLab offre inoltre servizi di consulenza su tutte le tematiche di tipo ambientale.
Il nostro laboratorio esegue analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua di acquedotti, pozzi e cisterne.
Le analisi sono eseguite da tecnici specializzati e prevedono la sterilizzazione del sito di prelievo, la misurazione della temperatura e la raccolta di campioni d’acqua in contenitori idonei opportunamente preparati.
Durante il trasporto i campioni sono conservati in modo dai evitare qualsiasi loro alterazione e mantenere intatte le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua prelevata.
ANALISI DELL’ACQUA FORNITA AL PUBBLICO
Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”) ha introdotto una serie di nuovi provvedimenti relativi al controllo della salubrità e della potabilità dell’acqua. In particolare, l’articolo 5 comma 2 stabilisce che: “Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.”
Pertanto, tutti i dirigenti ed i gestori di strutture nelle quali avviene la somministrazione di acqua al pubblico – bar, pasticcerie, ristoranti, alberghi, imprese di produzione e lavorazione di alimenti, studi medici, uffici, imprese in genere, condomini ed edifici abitativi dove coesistano attività aperte al pubblico – sono tenuti a monitorare periodicamente (almeno una volta all’anno) la salute dell’impianto idraulico ed intervenire tempestivamente nel caso di sospetta contaminazione durante il trasporto dal contatore all’utenza finale, adottando tutti i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità.
Per quanto riguarda, invece, gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, il gestore della struttura o, in mancanza di questo, i proprietari hanno solo la responsabilità di attuare i controlli previsti dallo stesso decreto.
Il nostro laboratorio determina oltre i parametri routinari anche quelli più complessi previsti dalla normativa e anche ricerche mirate e scientifiche su composti chimici, tutti i parametri microbiologici compresa la ricerca della Legionella.
I campioni sottoposti a controllo appartengono all’intera filiera di trattamento relativa alla potabilizzazione e alla distribuzione in rete; quotidianamente si effettuano determinazioni di tipo chimico, fisico e microbiologico su campioni di:
acque grezze di falda (pozzi, sorgenti) e acque grezze superficiali, per monitorare la qualità delle fonti di approvvigionamento;
punti intermedi dei sistemi di trattamento per verificare l’efficienza e i rendimenti degli impianti;
impianti di pompaggio e serbatoi di accumulo;
fontanelle ubicate sul territorio per verificare la qualità dell’acqua distribuita in rete;
fontanelle per l’acqua ad alta qualità, disponibili al pubblico.
Analisi acque di scarico
Per quanto riguarda la depurazione, il controllo degli impianti per il trattamento delle acque reflue il Laboratorio applica quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”.
Il laboratorio esegue analisi chimiche, fisiche e microbiologiche sui seguenti punti:
reflui in ingresso agli impianti;
reflui in punti intermedi del trattamento, al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia di processo;
fanghi liquidi e solidi;
reflui in uscita dagli impianti, destinati a essere reimmessi nei corpi idrici recettori, il cui controllo è mirato alla verifica della conformità alle prescrizioni normative e a quelle emanate dalle Autorità Competenti in sede di autorizzazione allo scarico.
Analisi acque di piscina e similari
L’analisi dell’acqua delle piscine è previsto dall’ordinamento italiano al fine di assicurare, a tutti coloro che ne fanno uso, un ottimo livello di salute e sicurezza. Essendo luoghi dove si possono trovare molte persone, è necessario che i responsabili delle strutture effettuino controlli accurati.
La legge specifica che si occupa di organizzare i controlli e le analisi delle acque delle piscine è l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, risalente al 16 gennaio 2003. Questa norma stabilisce che le analisi che devono essere effettuate in ogni stabilimento con le relative tempistiche che devono essere rispettate.
La prima cosa che la legge prescrive è che i controlli devono essere svolti in vari punti del sistema idraulico che porta l’acqua alla vasca della piscina. Per assicurarsi che ogni punto dell’acquedotto sia in ordine, il responsabile deve effettuare i controlli nei seguenti luoghi:
- condotto di approvvigionamento della vasca;
- acque presenti nella vasca;
- acque che vengono espulse dalla vasca dopo l’uso.
Oltre ai punti in cui effettuare l’analisi dell’acqua di piscina, la legge stabilisce che i controlli devono essere effettuati a cadenza periodica, al fine di assicurarsi un controllo nel tempo della qualità della vasca.La cosa più importante, così come sottolinea anche il testo di legge, è che i controlli devono essere effettuati da laboratori riconosciuti e competenti in materia.
Ad oggi la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri prevede due ampi settori a seconda dell’applicazione o meno del d.m. 161/12.
- Gestione dei materiali da scavo cantieri esclusi dal regime D.M. 161/12
Con la conversione in legge, operata dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), a far data dal 21 agosto 2013 sono in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei materiali da scavo che non provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (per i quali invece continua a valere quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n. 161).
In particolare l’articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del citato decreto legge definisce gli adempimenti per la gestione dei materiali da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti.
Essi prevedono l’utilizzo dei citati materiali come sottoprodotti se il produttore dimostra:
- che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
In tal senso il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale é destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.
Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
La dichiarazione del proponente deve contenere le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle citate condizioni ai fini della gestione dei materiali da scavo nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti.
In relazione alla dichiarazione che il proponente o il produttore rende all’Agenzia regionale per la protezione ambientale, l’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000 prevede che le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
In tal senso diverse Arpa italiane hanno predisposto un modello di atto di notorietà, con l’intento di fornire uno strumento utile ai soggetti interessati per la redazione delle dichiarazioni e al tempo stesso rendere più efficace la gestione da parte dell’Agenzia della documentazione trasmessa.
Trattandosi di una attestazione del rispetto delle condizioni previste la Dichiarazione trasmessa non prevede espressione di parere da parte delle stesse Arpa, ma sulla base dell’art. 71 c. 7 del DPR 445/2000 le Arpa sono tenute ad effettuare “… idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni …“.
Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 71 c. 3 del DPR 445/2000 “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. Pertanto in mancanza di regolarizzazione o completamento della dichiarazione i materiali da scavo devono essere gestiti nell’ambito della disciplina dei rifiuti.
Il Dlgs 152/06 testo unico ambientale prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.
Chemic Lab, avvalendosi di tecnici campionatori con decennale esperienza nel settore, assiste tutti i produttori nella delicata fase di classificazione dei rifiuti prodotti. Il sopralluogo in campo presso il sito di produzione a cura di tecnici specializzati, lo studio del ciclo produttivo, la predisposizione di apposito piano di campionamento e relativo pacchetto analitico d’indagine permettono di effettuare una corretta caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti.
Una corretta analisi del rifiuto prodotto, solleva il produttore da responsabilità anche penali nella gestione dei rifuti prodotti nello svolgimento della propria attività.
Uno strumento tutelante a favore del produttore del rifiuto, in particolare nel caso di rifiuti individuati con le “voci a specchio”, che spesso alimentano dubbi in merito alla classificazione.
E’ necessario effettuare le analisi sul rifiuto al momento del primo conferimento e ogni qualvolta vi siamo mutamenti del ciclo produttivo dei rifiuti, che possano influenzare le caratteristiche chimicofisiche degli stessi.
E’ opportuno, pertanto, nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione, effettuare le analisi sul rifiuto al momento del primo conferimento e successivamente in occasione di mutamenti del ciclo produttivo che possano influenzare le caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti.
In base alla tipologia di trattamento a cui i rifiuti sono destinati, sono richieste analisi di diversa periodicità e tipologia.
Analisi obbligatorie:
- Conferimento in discarica: il D.M. 27/09/10 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l’ammissibilità in discarica sia a carico del produttore. La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.). Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.
- Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori) : il Dlgs 133/2005, prevede che il gestore dell’impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
- Conferimento ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato: per questo tipo di recupero, ai sensi del D.M. 05/02/98 e del DM 161/02, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.
Il laboratorio Chemiclab ha maturato in questo settore una buona esperienza in piccoli e grandi impianti industriali. Elementi che fanno del settore Emissioni un componente di punta del laboratorio sono il recepimento e l’attuazione delle più attuali norme e metodologie di campionamento e analisi, sia nazionali che internazionali, la strumentazione all’avanguardia e il personale altamente qualificato.
Ambiti di intervento del settore Emissioni sono:
- Controllo emissioni inquinanti in atmosfera originate da attività produttive
- Controllo per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali quali Inceneritori
- Petrolchimici
- Depuratori e Discariche
- Ricerca e quantificazione delle emissioni diffuse
- Campionamento e analisi di biogas
